1. Il comma 40 dell’art. 3 della suddetta legge dispone la facoltà dei Sindaci di avvalersi delle associazioni di cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto. Nel decreto attuativo in esame non vi è alcun riferimento alle modalità formali con le quali il Sindaco dichiara la propria volontà di avvalersi di questa prerogativa.
Andrebbe quindi inserito un articolo, il primo – Formalizzazione della volontà di avvalersi delle associazioni di osservatori volontari -, che stabilisca che “I Sindaci che intendano avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 comma 40 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 emanano apposita ordinanza con la quale formalizzano la propria volontà di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificano gli ambiti per i quali intendano utilizzare il loro supporto e le modalità di attuazione delle attività”.
2. L’articolo 2 lettera e) sancisce che le associazioni non possano essere destinatarie, anche indirettamente, di risorse economiche provenienti da soggetti diversi dagli associati. Trattandosi di associazioni di volontari con finalità di solidarietà sociale e volte a garantire la sicurezza dei cittadini, andrebbe prevista la possibilità per i privati di contribuire al mantenimento dell’associazione (ad esempio un’associazione di genitori potrebbe essere disponibile a sostenere economicamente i volontari per attività di osservazione al di fuori delle scuole)
3. Al comma 3 dell’attuale art.1 alla fine del paragrafo, dopo la parola associazione, andrebbe inserito “, che abbia emanato l’ordinanza di cui all’art…..” riprendendo quanto espresso nella Nota 1.
Non si comprende, comunque la necessità che la domanda di iscrizione sia presentata al Sindaco posto che all’iscrizione provvede poi il Prefetto.
4. Il comma 4 dell’art. 1 appare in contraddizione con l’art. 7 (che, peraltro, richiama) e con l’art. 3. L’attuale bozza di decreto prevede che il Sindaco del Comune dove ha sede l’associazione, raccolga le domande di iscrizione corredate di tutta la documentazione richiesta (comma 3 dell’art. 1), per poi trasmetterle al Prefetto di competenza a seguito dei corsi di formazione agli osservatori volontari appartenenti alle associazioni richiedenti (comma 4 dell’art. 1), insieme all’attestazione di frequenza degli stessi. Solo successivamente il Prefetto verifica il possesso dei requisiti, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e conferma l’idoneità dell’associazione iscrivendola nell’elenco provinciale (comma 5 dell’art. 1).
Si sottolinea che in questo modo si rischia di impiegare tempo e risorse comunali, senza avere certezza sugli esiti della candidatura.
Sarebbe quindi più opportuno, anche alla luce di un principio di economicità, che la sequenza sia: domanda di iscrizione/iscrizione/convenzione/formazione. In tal modo la formazione sarebbe erogata successivamente alla verifica dei requisiti ed alla formalizzazione del rapporto tra l’associazione e il Sindaco, a seguito dell’iscrizione delle associazioni nell’elenco provinciale. Si potrebbe aggiungere un comma che indichi che “il Prefetto rilascia l’autorizzazione ad iniziare le attività alle associazioni a seguito della ricezione dell’attestazione di frequenza dei corsi di formazione da parte del Sindaco”.
Si evidenzia, altresì, che la normativa vigente non assegna la competenza in materia di formazione ai Comuni.
Per una corretta gestione delle attività di formazione si propone:
1 la formazione sia posta in carico alla Regione, in via principale, in quanto la Regione è già titolare della competenza sulla formazione della polizia locale sulle tematiche della sicurezza urbana.
Si propone la modifica della prima parte del comma 1 dell’art. 7 come segue: “Le Regioni promuovono e organizzano i corsi di formazione e di aggiornamento degli osservatori volontari appartenenti alle associazioni iscritte che abbiano stipulato una convenzione con il Comune, per il corretto espletamento …” (accolta con modifica: “le regioni, d’intesa con i comuni, o i comuni interessati, promuovono e organizzano…….”)
5. All’art. 3 comma 2, si suggerisce di sostituire le parole “..sottoposto all’approvazione del Prefetto..” con le parole “..viene condiviso con il Prefetto..”.
6. All’art. 5 comma 1 lettere da a) ad f) sono evidenziate le condizioni per le quali l’iscrizione dell’associazione all’Albo provinciale venga revocata, senza che sia menzionato il soggetto preposto alla verifica e valutazione delle suddette condizioni.
Anche se un principio di carattere generale fa sottintendere che tale competenza sia in capo alla stessa Autorità competente all’iscrizione (Prefetto), si riterrebbe preferibile che ciò fosse scritto espressamente.
Si propone di modificare la prima riga del comma 1 dell’art. 5 come segue: “L’iscrizione dell’Associazione è revocata dal Prefetto…”.
7. All’articolo 5 inserire come ultimo comma “Il Prefetto comunica immediatamente al Sindaco la revoca dell’iscrizione dell’Associazione nell’elenco provinciale”
8. Per le stesse motivazioni di cui alla Nota 12, si propone la modifica del secondo periodo del comma 1 dell’art. 6 come segue: “A tal fine, il legale rappresentante dell’associazione….deposita, presso il Prefetto, …”.
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