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sabato 1 agosto 2009

Subordinare le ronde alla volontà del sindaco

Ronde: accolte le proposte Anci di correttivi.

Nel corso della riunione del 30 luglio della Conferenza Stato-Città sono state accolte quasi tutte le proposte di correttivi suggerite dalla Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). Nella sostanza, in vista della ormai prossima entrata in vigore della norma che istituisce i volontari per la sicurezza urbana, la Associazione ha proposto alcune modifiche al testo, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi ed alcune problematiche tecnico-operative. Si tratta, entrando nello specifico, di interventi che mirano a ribadire che l’istituzione delle ronde è subordinata alla volontà del Sindaco di utilizzare questo strumento per il presidio del territorio, da esprimersi attraverso la emanazione di una ordinanza ad hoc. Una scelta dalla quale, in un secondo momento, possono discendere le questioni operative (quali la formazione comunale delle associazioni che si propongono per il servizio, le dotazioni di strumenti di comunicazione idonei, le procedure di raccordo con la polizia municipale e le forze dell’ordine) per le quali, le modifiche proposte da Anci introducono alcuni elementi di razionalizzazione che evitano sovrapposizioni di competenze ed aggravi per il personale e le finanze delle amministrazioni locali.
Nell’esprimere "apprezzamento per la attenzione e la disponibilità dimostrata dal Ministro Maroni", il Sindaco di Varese Attilio Fontana ha rilevato che "nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città è anche stata accolta l’ipotesi di una disciplina transitoria che consente di utilizzare le esperienze già fatte da alcuni Comuni assieme a gruppi di volontariato, così come – sottolinea - mi pare importante che sia stato chiarito, su proposta dell’Anci, che la eventuale formazione comunale dei volontari per la sicurezza potrà avvenire solo successivamente alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti per loro dalla norma, da parte del Prefetto".
"Ancora una volta – segnala Lorenzo Guerini, Sindaco di Lodi e Presidente di Anci Lombardia - è stato evidenziato, su richiesta della Associazione, che l’attività delle associazioni è subordinata alla decisione del Sindaco, che è quindi riconosciuto come l’unico titolare degli interventi in materia di sicurezza urbana. Viene così sgombrato il campo da iniziative spontanee e non riconducibili alla attività di programmazione sul territorio, anche in materia di sicurezza urbana".

Di seguito sono riportate le proposte emendative alla bozza di decreto attuativo dell’articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 15 luglio 2009, n. 94 accolte nel corso della seduta della Conferenza unificata del 30 luglio 2009.
1.
Il comma 40 dell’art. 3 della suddetta legge dispone la facoltà dei Sindaci di avvalersi delle associazioni di cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto. Nel decreto attuativo in esame non vi è alcun riferimento alle modalità formali con le quali il Sindaco dichiara la propria volontà di avvalersi di questa prerogativa.
Andrebbe quindi inserito un articolo, il primo – Formalizzazione della volontà di avvalersi delle associazioni di osservatori volontari -, che stabilisca che “I Sindaci che intendano avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 comma 40 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 emanano apposita ordinanza con la quale formalizzano la propria volontà di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificano gli ambiti per i quali intendano utilizzare il loro supporto e le modalità di attuazione delle attività”.
2. L’articolo 2 lettera e) sancisce che le associazioni non possano essere destinatarie, anche indirettamente, di risorse economiche provenienti da soggetti diversi dagli associati. Trattandosi di associazioni di volontari con finalità di solidarietà sociale e volte a garantire la sicurezza dei cittadini, andrebbe prevista la possibilità per i privati di contribuire al mantenimento dell’associazione (ad esempio un’associazione di genitori potrebbe essere disponibile a sostenere economicamente i volontari per attività di osservazione al di fuori delle scuole)
3.
Al comma 3 dell’attuale art.1 alla fine del paragrafo, dopo la parola associazione, andrebbe inserito “, che abbia emanato l’ordinanza di cui all’art…..” riprendendo quanto espresso nella Nota 1.
Non si comprende, comunque la necessità che la domanda di iscrizione sia presentata al Sindaco posto che all’iscrizione provvede poi il Prefetto.
4.
Il comma 4 dell’art. 1 appare in contraddizione con l’art. 7 (che, peraltro, richiama) e con l’art. 3. L’attuale bozza di decreto prevede che il Sindaco del Comune dove ha sede l’associazione, raccolga le domande di iscrizione corredate di tutta la documentazione richiesta (comma 3 dell’art. 1), per poi trasmetterle al Prefetto di competenza a seguito dei corsi di formazione agli osservatori volontari appartenenti alle associazioni richiedenti (comma 4 dell’art. 1), insieme all’attestazione di frequenza degli stessi. Solo successivamente il Prefetto verifica il possesso dei requisiti, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e conferma l’idoneità dell’associazione iscrivendola nell’elenco provinciale (comma 5 dell’art. 1).
Si sottolinea che in questo modo si rischia di impiegare tempo e risorse comunali, senza avere certezza sugli esiti della candidatura.
Sarebbe quindi più opportuno, anche alla luce di un principio di economicità, che la sequenza sia: domanda di iscrizione/iscrizione/convenzione/formazione. In tal modo la formazione sarebbe erogata successivamente alla verifica dei requisiti ed alla formalizzazione del rapporto tra l’associazione e il Sindaco, a seguito dell’iscrizione delle associazioni nell’elenco provinciale. Si potrebbe aggiungere un comma che indichi che “il Prefetto rilascia l’autorizzazione ad iniziare le attività alle associazioni a seguito della ricezione dell’attestazione di frequenza dei corsi di formazione da parte del Sindaco”.
Si evidenzia, altresì, che la normativa vigente non assegna la competenza in materia di formazione ai Comuni.
Per una corretta gestione delle attività di formazione si propone:
1 la formazione sia posta in carico alla Regione, in via principale, in quanto la Regione è già titolare della competenza sulla formazione della polizia locale sulle tematiche della sicurezza urbana.
Si propone la modifica della prima parte del comma 1 dell’art. 7 come segue: “Le Regioni promuovono e organizzano i corsi di formazione e di aggiornamento degli osservatori volontari appartenenti alle associazioni iscritte che abbiano stipulato una convenzione con il Comune, per il corretto espletamento …” (accolta con modifica: “le regioni, d’intesa con i comuni, o i comuni interessati, promuovono e organizzano…….”)
5. All’art. 3 comma 2, si suggerisce di sostituire le parole “..sottoposto all’approvazione del Prefetto..” con le parole “..viene condiviso con il Prefetto..”.
6. All’art. 5 comma 1 lettere da a) ad f) sono evidenziate le condizioni per le quali l’iscrizione dell’associazione all’Albo provinciale venga revocata, senza che sia menzionato il soggetto preposto alla verifica e valutazione delle suddette condizioni.
Anche se un principio di carattere generale fa sottintendere che tale competenza sia in capo alla stessa Autorità competente all’iscrizione (Prefetto), si riterrebbe preferibile che ciò fosse scritto espressamente.
Si propone di modificare la prima riga del comma 1 dell’art. 5 come segue: “L’iscrizione dell’Associazione è revocata dal Prefetto…”.
7.
All’articolo 5 inserire come ultimo comma “Il Prefetto comunica immediatamente al Sindaco la revoca dell’iscrizione dell’Associazione nell’elenco provinciale”
8.
Per le stesse motivazioni di cui alla Nota 12, si propone la modifica del secondo periodo del comma 1 dell’art. 6 come segue: “A tal fine, il legale rappresentante dell’associazione….deposita, presso il Prefetto, …”.

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