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sabato 18 luglio 2009

Il lato oscuro del Piano

Le criticità e gli effetti possibili individuati del PGT.
Quanto gli aspetti positivi bilanciano quelli negativi?

Nel paragrafo 5.4 (Principali elementi critici e possibili effetti individuati per la proposta di Piano) del Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brembio, marzo 2009, vengono segnalati le criticità e gli effetti possibili dovuti alla realizzazione del PGT.
Le scelte localizzative, dimensionali e formali degli ambiti di trasformazione residenziale - si legge - consentono il mantenimento della forma urbana compatta. L’AT2 risulterebbe separato dal nucleo abitato storico da una ampia zona a verde attrezzato. Pressioni ed impatti maggiori attesi sono legati alla perdita di suolo agricolo. Le indicazioni e prescrizioni di piano per i caratteri urbanistici ed architettonici puntano al mantenimento dei caratteri identitari del territorio.
Relativamente alla proposta dell’ampia area produttiva AT3, pur risultando la alternativa localizzativa meno impattante, in contiguità con l’esistente area industriale, situazione che consentirebbe una revisione della gestione ambientale dell’intero polo, fornisce elementi di preoccupazione sia per le dimensioni (il polo verrebbe più che raddoppiato), sia per le tipologie insediative ipotizzate, tra cui logistiche, con conseguente traffico indotto.


La previsione di ampliamento del PLIS [Parco locale di interesse sovracomunale del Brembiolo] risulta in ogni caso positiva.
Il DdP [Documento di Piano] indica tra le politiche per la riqualificazione paesaggistica sia dell’ambito urbano che extra-urbano, nuovi impianti a verde, e interventi di compensazione ambientale, attraverso la realizzazione di aree boscate o di fasce verdi dimensionate in base all'entità degli impatti, per i nuovi insediamenti.

Il Piano Casa regionale (IV)

Il testo della legge regionale n. 129/2009.
Pubblichiamo in quattro puntate il testo della Legge Regionale n. 129 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, approvata nella seduta del 14 luglio 2009.
Parte quarta e ultima.

Art. 5 (Disposizioni generali per l’attuazione della legge)
1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente al caso di quartieri E.R.P. confinanti con aree inserite in parchi regionali e già di proprietà pubblica. Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo possono essere realizzati in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti massimi di incremento volumetrico previsti dagli articoli 3 e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:
a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a tali caratteri;
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati.
4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.
5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il comune verifica l’eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall’attuazione della presente legge.
6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.

Art. 6 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, commi da 1 a 3, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009.
2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

Art. 7 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4 - fine)

Il Piano Casa regionale (III)

Il testo della legge regionale n. 129/2009.
Pubblichiamo in quattro puntate il testo della Legge Regionale n. 129 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, approvata nella seduta del 14 luglio 2009.
Parte terza.

Art. 4 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)
1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.
2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:
a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l’utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l’attrezzatura delle aree esterne, l’eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.
La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del quartiere.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
4. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1.
5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.) ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)), con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell’intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.
6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 5, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell’assunzione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l’espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la modalità di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell’ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
(3 - continua)

Il Piano Casa regionale (II)

Il testo della legge regionale n. 129/2009.
Pubblichiamo in quattro puntate il testo della Legge Regionale n. 129 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, approvata nella seduta del 14 luglio 2009.
Parte seconda.

Art. 3 (Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti)
1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:
a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione dell’intervento il proprietario deve dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio.
3. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.
4. All’interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.
5. E’ ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.
6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono determinare il superamento dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).
8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso subordinati all’acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo le denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire devono essere presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.
10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
(2 - continua)

Il Piano Casa regionale (I)

Il testo della legge regionale n. 129/2009.
Pubblichiamo in quattro puntate il testo della Legge Regionale n. 129 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, approvata nella seduta del 14 luglio 2009.
Parte prima.

Art. 1 (Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.

Art. 2 (Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.
(1 - continua)

È iniziata la festa

Tiziano Troianello su Il Giorno di oggi ci parla della tradizionale manifestazione brembiese.
Festa dell’Unità fra liscio e Punkreas.
Rassegna stampa.

È dedicata al tema dell’immigrazione l’edizione 2009 della Festa de l’Unità di Brembio, che ha preso il via ieri sera con le esibizioni dell’orchestra “Donne italiane e Marina Gilian” e della band “Cattive abitudini”. La formula della manifestazione, il cui debutto in una versione ridotta rispetto ai 3.500 metri quadrati su cui si sviluppa oggi risale addirittura al 1946, è collaudata: da una parte un settore dedicato ai giovani e dall’altra palco e pista da ballo per i meno giovani. In mezzo grandi spazi, con stand e punto di ristoro. Le peculiarità dell’edizione 2009 sono state illustrate ieri da Fabio Gorla, portavoce del Partito Democratico di Brembio, da Margherita Fusar Poli, consigliere provinciale del Pd, e dal consigliere comunale Marco Minoia. Al loro fianco l’assessore comunale all’Ambiente, Aldo Arnaldi. «Accanto alle serate musicali che sono dieci e vedranno arrivare qui a Brembio nomi importanti come l’orchestra di “Omar” e, per i giovani, il gruppo dei “Punkreas” — ha spiegato Gorla — abbiamo previsto tre serate di approfondimento e dibattito. Lunedì 20 avremo ospite l’europarlamentare Antonio Panzeri. La musica si fermerà su tutti e due palcoscenici, si parlerà di immigrazione. Sarà data lettura di alcuni articoli della Costituzione in diverse lingue».
Giovedì 23 si parlerà di ambiente con l’ex sottosegretario Gianni Piatti e con l’assessore del Comune di Lodi Simone Uggetti. Il giorno successivo si parla di futuro del territorio dal punto di vista dell’acqua e dei servizi sociali. «Sull’immigrazione — ha aggiunto Fusar Poli — deve essere chiaro che noi non siamo buonisti. In troppi dimenticano che la legge Bossi-Fini è in vigore dal 2002 e gli immigrati contribuiscono al Pil e alle nostre pensioni».

L'impunità viaggia sui binari

Carlo Catena su Il Cittadino di oggi ci informa che sono tre le inchieste della procura di cui si attende l’esito, mentre ogni giorno transitano vagoni carichi di gpl e cloro.
Un incidente all’anno sui binari lodigiani.
Treno deragliato e due adolescenti morti: nessuno a giudizio.
Rassegna stampa.

Un grave incidente ogni anno, negli ultimi tre anni, e due giovanissimi morti, sulle ferrovie nel Lodigiano. E, finora, nessuna richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura della Repubblica di Lodi. Neppure per il più “datato” degli episodi, il deragliamento di un treno merci Chiasso - Casalmaggiore con vagoni delle Db, le Ferrovie tedesche, avvenuto all'1.20 della notte del 21 novembre 2006 a Secugnago. Un incidente che non causò vittime né feriti perché il convoglio, una trentina di vecchi vagoni pesanti 50 tonnellate l’uno, era inclinato sul lato sinistro, esterno, della linea ferroviaria, e il carico non era pericoloso: si trattava di legno truciolato. Tra le ipotesi sulle cause quella della rottura di un asse di un carrello: proprio come per la strage di Viareggio, che giovedì ha registrato il 28esimo morto. Anche lì sotto accusa un vagone proveniente dalla Germania. E molto più recentemente, il 19 maggio, a Sesto Calende, un treno identico è uscito dai binari, causando il ferimento di tre passanti.


Per l'incidente di Secugnago la procura della Repubblica di Lodi aveva aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo, che però a oggi non è ancora approdato all’udienza preliminare. Il deragliamento era iniziato poco dopo la stazione di Lodi ed era intervenuto anche personale della “protezione aziendale” delle Ferrovie dello Stato, che risulta aver collaborato alle indagini. Se il treno fosse deragliato verso destra, cioè verso il centro della coppia di binari, qualsiasi convoglio lo avesse incrociato tra Lodi e Secugnago avrebbe potuto essere quantomeno colpito, in corsa, dagli spigoli d’acciaio dei vagoni che stavano deragliando e tranciando una dopo l’altra le traversine. Fortunatamente, come avevano subito fatto sapere le Ferrovie, a quell'ora la linea è poco trafficata.
Nel 2007, invece, la tragedia di Luca Bergamaschi, tredici anni, di Codogno, morto folgorato nel pomeriggio del 18 ottobre mentre saltava da un vagone all'altro di un treno speciale (per la manutenzione delle linee) posteggiato da tempo immemorabile su un binario morto dello scalo merci di Codogno. Luca stava giocando con il fratellino e un cuginetto, e, sostengono gli avvocati della famiglia, non aveva avuto difficoltà nell'accedere, da una strada di campagna, allo scalo merci, passando per un varco nella palizzata in cemento armato. Un gioco finito male: temendo di cadere il 13enne, che si trovava in cima a un vagone, aveva allungato una mano verso l’alto, avvicinandosi ai fili elettrici che però erano sotto tensione. L’inchiesta era stata archiviata e poi fatta riaprire dalla famiglia, e, più tardi, le Ferrovie o chi per loro avevano chiuso il varco della palizzata con una rete di plastica arancione. A dispetto di chi in quella parte di scalo merci ci stava addirittura coltivando i pomodori. Si indaga, tuttora, per omicidio colposo, e il fascicolo è nelle mani del procuratore capo Giovanni Pescarzoli.
Arriviamo all’ottobre del 2008 con l’agghiacciante fine di Veronica Amadio, 17 anni, di Borghetto Lodigiano, stritolata dall’Eurostar 9444 Napoli - Milano la sera di Halloween, nella stazione ferroviaria di Lodi, mentre, assieme agli amici, aspettava un treno locale che l’avrebbe portata a Lambrate e da qui, con una coincidenza, a Rovato (Brescia) per una serata in discoteca. Da chiarire se sia caduta, scivolata, se qualcuno l’abbia spinta per gioco e se, come molti hanno sostenuto, l'altoparlante non avesse avvertito del “Pendolino” in transito a forte velocità. A occuparsi dell'inchiesta il pm Delia Anibaldi, che ha preso in carico il fascicolo da Michela Versini. La procura attende ancora delle risposte.Guardando atti ufficiali si scopre, intanto, che la linea Pavia - Casalpusterlengo - Codogno - Cremona è tra le più utilizzate per i trasporti di Gpl, il combustibile liquido che diventa gas a contatto con l’aria e che ha causato la strage di Viareggio. Diversi convogli sono destinati alla Sovegas di Terranova de’ Passerini, azienda a rischio di incidente rilevante dove il gas di petrolio viene confezionato in bombole e bombolette.
Sulla Milano - Piacenza arrivano invece, da Rosignano Solvay, i vagoni di cloro destinati allo stabilimento ex Elettrosolfuri di Tavazzano, anch’esso dotato di piano di emergenza esterno ed affiancato dal polo logistico Solvin, specializzato nella movimentazione ferro-gomma di sostanze chimiche pericolose. Quando il cloro si produceva a Tavazzano, decenni fa, una perdita causò la moria di alcune mucche nei campi al confine con Lodi Vecchio. «E intanto - ci telefona un lettore di Codogno - si continuano a progettare nuove abitazioni lungo i binari».

Sassi nell'acqua

Rossella Mungiello su Il Cittadino di oggi ci racconta che c'è stata bufera all’assemblea della Società Acqua Lodigiana.
Incertezza dell’assessore Maiocchi sulle future tariffe per le famiglie. Acqua pubblica, il diktat della Provincia. La giunta Foroni: «Il cda di Sal deve scadere entro il 30 settembre».
Rassegna stampa.

Braccio di ferro, nella giornata di ieri, sull’acqua pubblica. Teatro del contendere l’assemblea dei soci Sal, Società acqua lodigiana; oggetto: il rinnovo delle cariche del consiglio d’amministrazione, senza vertice da giovedì dopo le dimissioni del presidente, Carlo Locatelli, direttore generale di Basso Lambro impianti, entrato nella giornata di ieri in Sal insieme ad Astem. A parlare erano i soci, la provincia di Lodi e i comuni del territorio Lodigiano, riuniti nella sala dei Comuni di Palazzo San Cristoforo a Lodi. Un “diktat”, più che una proposta per molti sindaci, quella avanzata dall’assessore competente alla partita per Palazzo San Cristoforo, Elena Maiocchi. «Il consiglio di amministrazione deve scadere il 30 settembre 2009, anche se deve comunque essere garantita una guida stabile e l’attività dei membri del cda deve essere prestata a titolo gratuito - ha spiegato in apertura la Maiocchi - speriamo che la nostra proposta sia accolta, a rischio c’è il continuum del rapporto». In gioco, secondo la nuova giunta provinciale ci sono anche le tariffe dell’acqua pubblica. «Se l’aumento ci sarà, le amministrazioni devono saperlo con certezza» ha aggiunto quindi l’assessore Maiocchi. Una questione di sostanza, quindi, rimandata subito al mittente dall’assessore Simone Uggetti, per il comune di Lodi. «Qui si sta facendo confusione - ha detto Uggetti, che ha preso la parola subito dopo - le tariffe sono decise dall’Ato, la Sal ha un ruolo di gestione del ciclo idrico. Deve dare operatività a ciò che è stato in precedenza deciso. E in quest’assemblea, la Provincia ha sempre avuto un ruolo di coordinamento; mi sembra controproducente imporre diktat e usare una società pubblica per esprimere una valenza politica».
Sulla data del 30 settembre come scadenza per il consiglio di amministrazione, la Provincia ha incontrato la resistenza di più comuni. Per molti la data più plausibile era lo scadere dell’anno, ma sulla questione “tariffe” ed eventuali aumenti, è stato il sindaco di Codogno Emanuele Dossena a gettare l’ennesima scarpata alle posizioni di sintesi. «L’Ato fisserà le tariffe sulla base delle operazioni di Sal - ha detto Dossena -; se i costi saranno elevati, l’Ato sarà costretto ad alzare le tariffe». E sulla necessità di un ruolo esclusivamente di coordinamento della Provincia è intervenuto anche Giancarlo Cordoni, sindaco di Lodi Vecchio. «L’acqua è un bene universale su cui è necessario trovare una sintesi - ha detto Cordoni -; la Provincia ha sempre svolto il suo ruolo con un’autorevolezza che le era stata demandata dai comuni. Non può mettere paletti, ma deve cercare il dialogo».
Muro contro muro, insomma, anche se, dopo una pausa che ha permesso di diradare le nubi, sintesi c’è stata: il cda portato a cinque membri, con la presidenza di Carlo Coltri (tra i membri Laura Quaini di Asm Codogno, Francesco Zoppetti di Basso Lambro impianti e i due consiglieri ancora in carica Luigi Visigalli e Lorenzo Barbaini) resterà in carica fino al 31 ottobre. E se per i nuovi membri del cda, la prestazione sarà a titolo gratuito, ai consiglieri sarà girato lo stesso invito.

Eal Compost avvolta dai miasmi

Terranova - Quaini, presidente Asm, rivendica l’opposizione della società sulla gestione dell’impianto.
Eal Compost, la polemica continua.
«L’ingresso di Sorgenia è un’eredità della giunta Felissari».
Rassegna stampa - Articolo di Greta Boni su Il Cittadino di oggi.

Terranova - «Sulla questione Eal Compost, le responsabilità devono essere chiare». Lo dice con fermezza il presidente della Provincia di Lodi, Pietro Foroni, il quale interviene sulla vicenda dell’impianto di compostaggio di Terranova. Eal Compost, infatti, brucia più di un milione di euro all’anno e ha bisogno di una “rivoluzione” tecnologica che permetta all’insediamento di funzionare meglio, eliminando le tanto odiate puzze. Da qualche tempo, inoltre, Sorgenia - la società di De Benedetti che sta costruendo la centrale di Bertonico-Turano - è entrata nella compagine societaria, con il 20 per cento delle quote. «Vorrei fosse chiaro che questa amministrazione provinciale - ribadisce Foroni - Sorgenia se l’è trovata nella compagine societaria, è una delle tante eredità che ci troviamo a gestire. Anche perché la delibera che stabilisce l’aumento di capitale risale all’aprile del 2009. Chi sostiene il contrario, o è in malafede o dovrebbe informarsi meglio». La Provincia di Lodi ha deciso di lasciare tre mesi di tempo alla Eal Compost per risolvere i suoi problemi: «Abbiamo fatto una scelta responsabile - continua Foroni -, potevamo chiudere subito l’impianto, ma si sarebbero aperti due problemi: bisognava prima di tutto conferire da un’altra parte i rifiuti umidi con un aumento di costi, e che cosa ne sarebbe stato del principio di autosufficienza previsto dalla regione Lombardia? Se fallisce Eal Compost, fallisce Eal Spa, con un danno per tutti gli enti locali. Stiamo valutando le possibili strategie».
Laura Quaini, presidente di Asm Codogno, è sempre stata molto critica sulla gestione dell’impianto di Terranova. E in queste ore rivendica la sua battaglia: «Vorrei che la nostra posizione non risultasse confusa - afferma -, abbiamo fatto per anni un’opposizione dura contro la gestione dell’impianto. Fin dal primo momento, i bilanci parlavano chiaro, per questo abbiamo proposto soluzioni alternative con un piano finanziario e industriale compatibile, le stesse che sono prese in considerazione oggi». Anche per la Quaini, però, le “colpe” sono evidenti, e ricadono in parte sull’amministrazione Felissari: «Se si fosse intervenuti tre anni fa, sarebbe stato meglio - conclude -, le responsabilità sono anche dei consiglieri di amministrazione e degli altri soci, oltre alla Provincia che non ha agito con prontezza di riflessi. Per quanto ci riguarda, ci siamo sempre opposti».

Il significato d'un vincolo paesaggistico

Il Cittadino di oggi riprende la questione del vincolo paesaggistico chiesto dai comuni di Senna e Somaglia. un articolo utile per capire cosa significhi tale vincolo.
E con il vincolo paesistico non si scherza
Niente discariche ma solo salvaguardia.
Rassegna stampa.

Senna - Il Lodigiano ha ottenuto il vincolo paesaggistico per tutelare l’area del Po. E avere un’arma in più per respingere il progetto della discarica di Senna. Regione Lombardia ha detto sì di fronte alla richiesta dei due comuni della Bassa, Senna e Somaglia, e della Provincia di Lodi. Adesso, però, il vincolo paesaggistico impone rigore e precisione, perché la zona dovrà essere costantemente tenuta sotto controllo e valorizzata. Non si potranno costruire discariche, ma nemmeno impianti e strade. E, in caso di necessità, si dovranno curare i minimi dettagli.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua, la rete irrigua dovrà essere tutelata, le eventuali opere di regimazione idraulica e di difesa spondale dovranno essere realizzate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, o rispettando l’assetto tradizionale dei luoghi. Per le infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica e le telecomunicazioni, invece, i progetti dovranno essere sottoposti a un’attenta valutazione paesistica. La realizzazione di impianti fotovoltaici non è ammessa, per quelli di tipo domestico o per quelli solari termici dovrà essere preventivamente effettuata un’analisi dettagliata.
Il sistema di percorsi rurali e sentieri dovrà essere mantenuto e salvaguardato, riqualificando i tragitti ormai in disuso. La costruzione di nuove strade dovrà essere giustificata da esigenze di mobilità che non possono essere risolte con soluzioni alternative.
Un’attenzione particolare dovrà essere riservata alla conservazione del paesaggio, facendo attenzione a non alterare il colpo d’occhio e la visuale. Persino i cartelli stradali potranno essere sistemati nella zona solo dopo aver predisposto un piano specifico. Tutte le attività che non hanno niente a che fare con l’agricoltura, e che hanno un elevato impatto acustico e olfattivo, sono rigorosamente vietate.
Alcune prescrizioni riguardano l’ambito golenale e l’argine maestro del fiume. A questo proposito, nei documenti che spiegano il significato del vincolo paesistico, si legge che «sono da escludersi le attività, le infrastrutture, gli impianti e le trasformazioni che possono generare impatti negativi sugli ecosistemi».
Oltre alla tutela del patrimonio agrario, infine, ci sono norme che proteggono gli insediamenti di interesse storico-tradizionale e che valorizzano il castello Cavazzi di Somaglia e Corte Sant’Andrea.

Le interrogazioni in Parlamento sulla centrale (II)

Le due interrogazioni presentate nei precedenti post non sono le uniche. Esiste una terza presentata dal deputato Erminio Angelo Quartiani del Partito democratico il 17 settembre 2008 alla Camera. L'interrogazione, di contenuto simile a quella della senatrice Mazzuconi, nonostante un sollecito del 12 marzo 2009, non ha avuto ancora risposta.
Seconda e ultima parte.

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-01047 presentata da Erminio Angelo Quartiani mercoledì 17 settembre 2008, seduta n.051.
Quartiani. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico.- Per sapere - premesso che:
la provincia di Lodi, i comuni, le forze politiche e sociali hanno contrastato negli anni scorsi la localizzazione di una centrale termoelettrica (750 Mw - alimentata a gas metano) nei comuni di Bertonico e Turano;
le contestazioni e le preoccupazioni del territorio riguardano l'estrema vicinanza di tale sito a un'altra centrale, quella di Tavazzano-Montanaso, situata a 10 km da Bertonico, che sarà potenziata e «ambientalizzata» con il consenso degli enti locali per ridurre le emissioni inquinanti sino a raggiungere, a regime, circa 1.600 Mw elettrici;
la provincia di Lodi ha concordato con Terna progetti rilevanti relativi all'efficienza energetica (per 450 Mw) e nel territorio lodigiano sono stati conclusi e si stanno realizzando numerosi progetti relativi alle energie rinnovabili (utilizzo dei «salti» del canale Muzza, fotovoltaico, agro energie, risparmio energetico nelle abitazioni eccetera);
la provincia di Lodi conferma con i dati forniti dall'ARPA-Lombardia i dati peggiori della regione per quanto riguarda le emissioni inquinanti e le «polveri sottili»;
nonostante tale situazione, ad agosto 2005 il Ministero delle attività produttive, con il parere positivo della regione Lombardia, la VIA e l'AIA del Ministero dell'ambiente, ha concesso a Sorgenia l'autorizzazione a costruire la citata centrale termoelettrica -:
quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sul conflitto che si è determinato con le istituzioni locali e come intendano procedere per superarlo;
se i Ministri competenti non ritengano indispensabile, attraverso la specifica commissione AIA del Ministero dell'ambiente, convocare urgentemente tale commissione, unitamente alla regione Lombardia e agli enti locali interessati, dopo che il Ministero dell'ambiente ha riconosciuto nei mesi scorsi, con comunicazione formale inviata alla provincia di Lodi, ai comuni ed a Sorgenia, la fondatezza della richiesta della provincia di Lodi per la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale;
come i Ministri interrogati intendano procedere all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 in relazione agli impianti «nuovi entranti»;
se la revisione delle AIA, disposta dal Ministero dell'ambiente a giugno 2007 per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2005, di recepimento della normativa comunitaria, stia procedendo e con quali apprezzabili risultati. (4-01047)
(2 - fine)

Le interrogazioni in Parlamento sulla centrale (I)

L'interrogazione Cimadoro-Piffari non è la sola presentata in Parlamento sulla centrale di Turano-Bertonico. Già nel febbraio la senatrice Daniela Mazzuconi del Partito democratico aveva presentato in Senato una interrogazione che qui riportiamo con la risposta del sottosegretario Menia. Da notare che non risultano alla ricerca effettuata tra gli atti del parlamento di questa legislatura interrogazioni dei partiti di centrodestra.
Prima parte.

Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-01164 presentata da Daniela Mazzuconi giovedì 19 febbraio 2009, seduta n.155.
Mazzuconi, Della Seta, Vimercati, Roilo, Fontana, Bassoli, Baio - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che
la Provincia di Lodi, i Comuni, le forze politiche e sociali hanno contrastato negli anni scorsi la localizzazione di una centrale termoelettrica (750 Mgw - alimentata a gas metano) nei comuni di Bertonico e Turano,
le contestazioni e le preoccupazioni del territorio riguardano l'estrema vicinanza di tale sito a un'altra centrale, quella di Tavazzano-Montanaso, situata a 10 chilometri da Bertonico, che sarà potenziata e "ambientalizzata" con il consenso degli enti locali per ridurre le emissioni inquinanti sino a raggiungere, a regime, circa 1.600 Mgw elettrici;
la Provincia di Lodi ha concordato con la società TERNA progetti rilevanti relativi all'efficienza energetica (per 450 Mgw) e nel territorio lodigiano sono stati conclusi e si stanno realizzando numerosi progetti relativi alle energie rinnovabili (utilizzo dei "salti" del canale Muzza, fotovoltaico, agro energie, risparmio energetico nelle abitazioni, eccetera);
la Provincia di Lodi conferma con i dati forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente-Lombardia i dati peggiori della Regione per quanto riguarda le emissioni inquinanti e le "polveri sottili";
nonostante tale situazione al mese di agosto 2005 il Ministero delle attività produttive, con il parere positivo della Regione Lombardia, la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale del Ministero dell'Ambiente, ha dato a Sorgenia l'autorizzazione a costruire la centrale termoelettrica,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sul conflitto che si è determinato con le istituzioni locali e come intendano procedere per superarlo;
se non si ritenga indispensabile, convocare urgentemente la Commissione AIA del Ministero dell'ambiente, con la Regione Lombardia e gli enti locali interessati, dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riconosciuto nei mesi scorsi, con comunicazione formale inviata alla Provincia di Lodi, ai Comuni ed a Sorgenia, la fondatezza della richiesta della Provincia di Lodi per la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale;
come intendano procedere all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 anche in relazione agli impianti "nuovi entranti" (decreto del Ministro dell'ambiente e dello sviluppo economico 18 dicembre 2006);
come stia procedendo la revisione delle autorizzazioni integrate disposta dal Ministero dell'ambiente nel giugno 2007 per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59 del 2005 di recepimento della normativa comunitaria.
(4-01164)

Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 043 all'Interrogazione 4-01164 presentata da Mazzuconi.
Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione relativa alle problematiche inerenti la centrale termoelettrica da ubicare nei Comuni di Bertonico e Turano, si rappresenta quanto segue.
La centrale di cui trattasi, di proprietà, della Sorgenia SpA, rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).
L'impianto è in possesso di autorizzazione unica ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2002 (cosiddetto sblocca centrali) rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico nel mese di agosto 2005, comprensiva della determinazione relativa all'AIA, rilasciata il 3 agosto 2005 da parte del Ministro dell'ambiente pro tempore.
A tale riguardo, si ricorda che ai procedimenti relativi alle centrali di potenza superiore ai 300 MWt in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2005, si applicava la norma transitoria di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (oggi abrogata) che, al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni dei Ministeri competenti, oltre a stabilire che i procedimenti relativi ad autorizzazioni che ricomprendevano l'AIA erano portati a termine dalla stessa autorità presso la quale erano stati avviati, ovvero dal Ministero del sviluppo economico, prevedeva che «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del decreto legislativo n. 59/05».
Per quanto attiene agli aspetti relativi all'AIA ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, l'autorizzazione è soggetta a rinnovo quinquennale da effettuarsi entro il 2010.
Con nota del 9 luglio 2007, la Provincia di Lodi ha fatto pervenire una richiesta di riesame, successivamente confermata con nota del 27 marzo 2008, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005. Di tale richiesta, con nota del 13 luglio 2007, sono stati informati sia il Ministero dello sviluppo economico, sia il gestore, al quale è stato chiesto di fornire le integrazioni documentali necessarie ai fini del riesame.
Il gestore, con nota del 3 agosto 2007, ha formulato diverse osservazioni dirette ad ottenere che il procedimento di riesame non venga attivato, in quanto mancherebbero i presupposti di legge.
Con nota del 7 aprile 2008, il Presidente della Commissione ha comunicato che il Nucleo di coordinamento ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'effettuazione degli accertamenti tecnici necessari ai fini della valutazione della proposta di riesame, attualmente, però, la competente Commissione IPPC non si è ancora pronunciata in merito.
Per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di «Emissions Trading», l'impianto in questione ha già presentato, al Comitato nazionale per l'attuazione e la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che il Comitato ha richiesto informazioni integrative.
Al momento è in attesa di ricevere le informazioni richieste.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambientee la tutela del territorio e del mare Menia
(1 - continua)

Idv polemico col governo sulla centrale

Ancora sulla centrale di Turano-Bertonico un articolo di oggi su Il Cittadino. In appendice riportiamo per completare l'informazione il testo dell'interrogazione e la risposta governativa.
Sulla centrale l’Idv incalza il governo: «Risposta lacunosa».
Rassegna stampa.

Il ministero dell’Ambiente risponde all’interrogazione dell’Italia dei valori sulla centrale di Bertonico-Turano. Il partito, guidato a livello locale da Gianni Pera, però, non si ritiene del tutto soddisfatto. «La risposta è particolarmente esaustiva in merito al monitoraggio che Sorgenia dovrà fare - fa sapere la segreteria provinciale -, ma nulla dice relativamente al resto delle questioni poste, se non comunicando che la revisione dell’autorizzazione non è ancora iniziata, non fornendo ulteriori informazioni in merito. Continuiamo quindi a registrare reticenze e ambiguità da parte del ministero. Nel momento in cui il governo non informa sulla parte più importante, e cioè quando verranno decisi gli accorgimenti tecnici, non possiamo che rifarci all’accordo intervenuto al tavolo tecnico tra Sorgenia e Provincia di Lodi (con l’amministrazione Felissari, ndr), che già prevede un piano di interventi». L’Idv si augura che la centrale non sia mai inaugurata: «Anche se sono arrivate le turbine, non muore per l’Idv la speranza di non veder mai avviata quest’opera, frutto di un atto di prepotenza del precedente governo Berlusconi, decisa su vecchi parametri e analisi e senza l’accordo degli enti locali. Un modo di governare che si sta ripetendo con le centrali nucleari».

Il testo dell'interrogazione Cimadoro-Piffari e la risposta del sottosegretario Menia.
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02246 presentata da GABRIELE CIMADORO giovedì 5 febbraio 2009, seduta n.127.
Cimadoro e Piffari. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per sapere - premesso che: nel mese di agosto 2005, il ministero delle attività produttive, tenuto conto anche del parere favorevole della regione Lombardia, della VIA (valutazione d'impatto ambientale) e dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) del ministero dell'ambiente, ha concesso alla società Sorgenia l'autorizzazione a costruire una centrale termoelettrica (750 Mw), alimentata a metano, nell'area industriale dell'ex Gulf Oil di Bertonico e Turano;
il Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione n. VIII/0296 del 20 dicembre 2006, ha approvato un ordine del giorno che impegnava la Giunta a «valutare l'opportunità di intervenire presso le opportune sedi ministeriali per la revisione o quantomeno la ridefinizione della Autorizzazione Ambientale Integrata del luglio 2005»;
tale ordine del giorno derivava dalla considerazione della notevole esposizione a valori inquinanti di emissioni in atmosfera e polveri sottili dell'area territoriale in questione;
questa preoccupazione sull'inquinamento atmosferico della provincia di Lodi, fortemente sentita dai cittadini, è stata confermata dai dati ufficiali forniti dall'ARPA per gli anni 2006/2007 e da un articolo del quotidiano Il Cittadino del 10 giugno 2008;
la provincia di Lodi e, in particolare, il comune di Bertonico, in data 31 marzo 2008, hanno richiesto ufficialmente al ministero dell'ambiente una revisione del documento dell'autorizzazione integrata ambientale relativo alla centrale di turbogas in costruzione; con comunicazione ufficiale, inviata alla provincia di Lodi in data 3 aprile 2008 (prot. Provincia n. 13104) ed al comune di Bertonico in data 4 aprile 2008, il ministero comunica «formalmente avviato» il processo di revisione dell'autorizzazione integrata ambientale; sempre sul quotidiano locale Il Cittadino, del 25 settembre 2008, si legge un articolo del Presidente della Regione Lombardia Formigoni, che dichiara, scrivendo al ministro Claudio Scajola, che la regione produce già in proprio tutta l'energia elettrica di cui ha bisogno e che non servono altre centrali sul territorio e nonostante la provincia di Lodi abbia già avviato, dal 2007, rilevanti progetti relativi all'efficienza energetica, modulazione dei consumi e produzione di fonti rinnovabili -:
quale sia lo stato attuale della revisione dell'autorizzazione integrata ambientale ed a quali risultati sia, eventualmente, pervenuta;
se il Ministro non ritenga opportuno istituire una apposita commissione AIA che lavori di concerto con la Regione Lombardia ed enti locali interessati, ad ogni livello, superando qualsiasi conflitto o contrasto;
quali siano le reali misure di monitoraggio del rischio di inquinamento atmosferico predisposte, sia rispetto alla futura attività della centrale sia sulla attuale attività di cantiere, offrendo tutti i dovuti chiarimenti ai cittadini, preferibilmente in senso rassicurante, circa la tutela della loro sicurezza e salute. (4-02246)

Atto Camera
Risposta scritta pubblicata lunedì 6 luglio 2009 nell'allegato B della seduta n. 197. All'Interrogazione 4-02246 presentata da Gabriele Cimadoro.
Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in esame, relativa alle problematiche inerenti la centrale termoelettrica da ubicare nei comuni di Bertonico e Turano, si rappresenta quanto segue. La centrale di cui trattasi, di proprietà della Sorgenia Spa, rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated pollution prevention and control). L'impianto è in possesso di autorizzazione unica ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2002 (cosiddetto sblocca centrali) rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico nel mese di agosto 2005, comprensiva della determinazione relativa all'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata il 3 agosto 2005 da parte del Ministro dell'ambiente pro tempore. A tale riguardo, si ricorda che ai procedimenti relativi alle centrali di potenza superiore ai 300 MWt in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2005, si applicava la norma transitoria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (oggi abrogata) che, al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni dei Ministeri competenti, oltre a stabilire che i procedimenti relativi ad autorizzazioni che ricomprendevano l'Aia erano portati a termine dalla stessa autorità presso la quale erano stati avviati, ovvero dal Ministero dello sviluppo economico, prevedeva che «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai princìpi del decreto legislativo n. 59 del 2005 (...)».
Per quanto attiene agli aspetti relativi all'Aia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, l'autorizzazione è soggetta a rinnovo quinquennale da effettuarsi entro il 2010. Con nota del 9 luglio 2007, la Provincia di Lodi ha fatto pervenire una richiesta di riesame, successivamente confermata con nota del 27 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005.
Di tale richiesta, con nota del 13 luglio 2007, sono stati informati sia il Ministero dello sviluppo economico, sia il gestore al quale è stato chiesto di fornire le integrazioni documentali necessarie ai fini del riesame. Il gestore, con nota del 3 agosto 2007, ha formulato diverse osservazioni dirette ad ottenere che il procedimento di riesame non venga attivato, in quanto mancherebbero i presupposti di legge.
Con nota del 7 aprile 2008, il Presidente della Commissione ha comunicato che il Nucleo di coordinamento ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'effettuazione degli accertamenti tecnici necessari ai fini della valutazione della proposta di riesame, attualmente, però, la competente Commissione Ippc non si è ancora pronunciata in merito.
In relazione al monitoraggio dell'attuale attività di cantiere, l'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/02/2005, riporta: «... in fase di cantiere si ritiene opportuno un piano di monitoraggio delle polveri da concordare con la competente Agenzia regionale prevenzione e ambiente che preveda anche le procedure da adottare per il contenimento delle stesse». Sulla base di quanto previsto dal citato decreto, il Dipartimento provinciale Arpa di Lodi ha attuato le seguenti azioni/controlli: acquisizione della proposta di monitoraggio di Sorgenia e contestuale incontro per l'individuazione dei punti di monitoraggio (21 febbraio 2008); sopralluogo per l'individuazione nel dettaglio dei punti di monitoraggio (28 febbraio 2008); acquisizione delle procedure di cantiere (6 maggio 2008); definizione delle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di monitoraggio (20 maggio 2008); sopralluogo da parte dell'Arpa per la verifica della conformità al decreto ministeriale n. 60 del 2002 dei punti di monitoraggio (27 giugno 2009); Sorgenia inizia il monitoraggio per un periodo di prova atto al confronto con le centraline della qualità dell'aria di Arpa (15 giugno 2008); inizio attività di scavo da parte Sorgenia (1o settembre 2008). Attualmente i dati di monitoraggio (polveri) del cantiere vengono trasmessi con cadenza quindicinale all'Arpa, assieme alla descrizione delle attività di cantiere, salvo la comunicazione di episodi significativi che avviene in tempi più brevi. L'Arpa trasmette periodicamente una relazione sull'andamento del monitoraggio ai comuni di Turano e Bertonico ed alla provincia di Lodi.
Riguardo al monitoraggio della futura attività della centrale, l'articolo 2, punto 2,5, del decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/02/2005, prevede che: «il Proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano concordato con la regione Lombardia e con l'Arpa Lombardia per il monitoraggio della qualità dell'aria, da effettuarsi secondo i criteri del decreto ministeriale n. 60 del 2002. Tale piano dovrà prevedere, in particolare, il monitoraggio degli ossidi di azoto e del materiale particolato, dovrà prevedere l'acquisto e l'esercizio di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente, secondo quanto da esso stesso dichiarato. Fermi restando gli accordi con la Regione, il programma di monitoraggio dovrà essere attivo almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto». Nello stesso articolo 2 sono state, inoltre, inserite alcune prescrizioni da parte della regione Lombardia, quali: «Il committente dovrà farsi carico dell'eventuale adeguamento della rete di monitoraggio da realizzarsi sulla base delle prescrizioni che saranno emanate dall'Arpa, Ente responsabile della rete, valutate anche le richieste fatte dai comuni di Bertonico e Turano, di realizzare un sistema di monitoraggio con quattro centraline fisse e una mobile, oltre all'installazione di una stazione meteorologica. La nuova rete, pur rimanendo in carico al committente, dovrà essere messa a disposizione di Arpa che ne curerà la gestione». Sulla base di quanto previsto, l'Arpa, Dipartimento provinciale di Lodi, in collaborazione con il settore centrale aria e enti fisici, il 16 luglio 2008 ha convocato un incontro per la definizione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, coinvolgendo la regione Lombardia, i comuni di Turano Lodigiano, Bertonico e Lodi, la provincia di Lodi e la Spa Sorgenia. Nel corso della riunione, che si è tenuta il 7 agosto 2008, sono state fornite informazioni sulle prescrizioni del Ministero delle attività produttive, sui criteri definiti dalla vigente normativa e adottati dall'Arpa per le reti di monitoraggio della qualità dell'aria, sullo stato attuale della qualità dell'aria e del suo monitoraggio e sulla proposta di rete di monitoraggio di Arpa. La proposta presentata ha riscontrato l'assenso degli Enti coinvolti. Tra i mesi di settembre e ottobre 2008 l'Arpa ha provveduto ad effettuare, in collaborazione con i comuni interessati, una serie di sopralluoghi atti a definire i siti di posizionamento delle centraline, in modo da garantire la conformità ai requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 60 del 2002.
In data 2 marzo 2009, l'Arpa ha ricevuto la comunicazione di attivazione delle centraline di rete fissa della qualità dell'aria da parte della Società Sorgenia. A seguito della messa a regime di tali centraline dovrà essere attivata la convenzione per la gestione della rete e per la validazione dei dati da parte dell'Arpa. I monitoraggi, pertanto, saranno disponibili on line e gestiti in modo congruente a quanto avviene per la già esistente rete regionale di monitoraggio dell'aria. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, e in particolare il monitoraggio degli inquinanti presenti nei gas in uscita al camino, a seguito della messa in esercizio della centrale, verranno attuati i controlli dall'autorizzazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.