Art. 37 (Composizione dei Consigli)
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e:
a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.001 abitanti, siano capoluoghi di Provincia;
d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000;
e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
Per Brembio, cioè, il disegno di legge prevede un Consiglio comunale di 6 membri, che potrebbero diventare 8 qualora gli effetti del PGT in adozione portino effettivamente la popolazione del paese a superare i tremila abitanti.
L’articolo 25 (Composizione delle Giunte) del disegno di legge modifica il comma 5 dell’articolo 47 del Testo unico.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 2 nei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; (…).
Un comma, il 7, dell’articolo 28 del disegno di legge, relativo alle attribuzioni dei Consigli, colma una lacuna del TUEL.
7. All’articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
“m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 e all’articolo 46, comma 3;”.
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