Art. 5 (Disciplina delle funzioni fondamentali)
1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all’articolo 117 , commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
Art. 6 (Disposizione di salvaguardia)
1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.
L’articolo 7 (Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali) stabilisce le modalità con le quali devono essere esplicate le funzioni fondamentali.
1. L’esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l’ente titolare.
2. Le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f), possono essere esercitate da ciascun Comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un’unione di Comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall’articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri Comuni.
4. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un Comune non può essere svolta da più di una forma associativa.
(…)
7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l’unione di Comuni e l’accordo di programma di cui agli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni Comune può fare parte di una sola unione di Comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
8. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell’esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, possono, al fine di garantire l’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, attribuire queste ultime ai Comuni, nei casi in cui la presente legge le attribuisca alle Province, o a queste ultime, nei casi in cui la presente legge le attribuisca ai Comuni. L’ente locale già titolare della funzione prima dell’attribuzione effettuata dalla Regione sopprime i propri enti e le proprie agenzie che la esercitano alla data dell’attribuzione medesima.
9. L’attribuzione di cui al comma 8 è effettuata previa intesa con gli enti locali interessati e successiva intesa conclusa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità.
10. Le leggi regionali di cui al comma 8 prevedono il trasferimento agli enti locali diversi, di cui al medesimo comma 8, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni è subordinata all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.
(…)
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