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mercoledì 15 luglio 2009

Il ddl che vuole migliorare gli enti locali (IV)

Stralciamo, pubblicandole in più “puntate”, le parti dello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali, discusso dall’Anci a Cernobbio il 10 luglio, nell'ambito della IX Conferenza nazionale dei Piccoli Comuni, che interessano un comune come il nostro.
Quarta e ultima parte.

Il capo VII del disegno di legge si occupa dei piccoli comuni. Lo riportiamo integralmente.
CAPO VII - Norme in materia di piccoli Comuni.
Art. 29 (Definizione di piccoli Comuni)
1. Ai fini del presente capo per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari od inferiore a cinquemila abitanti.
2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.
Art. 30 (Misure organizzative a favore dei piccoli Comuni)
1. In conformità con l’articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei piccoli Comuni le competenze del responsabile del procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in regime di convenzione, secondo la normativa vigente.
Art. 31 (Semplificazione documenti finanziari e contabili)
1. Per i piccoli Comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli Comuni è facoltativa l’applicazione dell’articolo 229 del Testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell’articolo 160 del Testo unico.

Il capo successivo si occupa del Patto di stabilità.
Capo VIII - Patto di stabilità interno
Art. 32 (Disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)
1. A decorrere dal 2010, le regole del patto di stabilità interno sono definite con riferimento al saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza, calcolato in coerenza con le regole stabilite dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e assumendo quale base di riferimento per l’individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale.
2. In caso di mancato raggiungimento in un determinato anno degli obiettivi di cui al comma 1, la differenza tra l’obiettivo programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro l’esercizio successivo, purché non coincidente con l’ultimo anno del mandato elettorale. Lo scostamento tra l’obiettivo e il risultato si cumula all’obiettivo annuale e a tal fine gli enti interessati rideterminano gli obiettivi dell’anno in cui intendono procedere al recupero e provvedono a darne evidenziazione nel prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici dell’esercizio.
3. Qualora il comparto dei Comuni e delle Province evidenzi complessivamente il rispetto del patto di stabilità interno per un determinato anno, gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell’anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell’eccedenza, registrata fra il risultato conseguito e l’obiettivo assegnato nell’anno precedente, da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
4. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale individuato a seguito della rimodulazione di cui al comma 2, si applicano, nell’anno successivo, le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
5. Il mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero di cui al comma 2 è equiparato ad ogni effetto all’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione della procedura prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

Il capo X del disegno di legge si occupa dei controlli. Anche qui vengono semplificate tutta una serie di operazioni per i piccoli comuni. Ritorneremo sulla questione quando se ne presenterà l’occasione.
(4 - fine)

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