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mercoledì 15 luglio 2009

Il ddl che vuole migliorare gli enti locali (I)

Stralciamo, pubblicandole in più “puntate”, le parti dello schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali, discusso dall’Anci a Cernobbio il 10 luglio, nell'ambito della IX Conferenza nazionale dei Piccoli Comuni, che interessano un comune come il nostro.
Prima parte.

Le finalità del disegno di legge sono spiegate dall’articolo 1 (Finalità e oggetto):
1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione medesima, individua e disciplina le funzioni fondamentali di Comuni e Province. Ne favorisce l’esercizio in forma associata, al fine di razionalizzarne le modalità di esercizio, di favorirne l’efficienza e l’efficacia e di ridurne i costi. Disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
2. La presente legge prevede inoltre:
a) la soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale, disponendo altresì che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione;
b) l modifica della composizione dei Consigli e delle Giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori;
c) la definizione e la disciplina di piccoli Comuni;
d) la modifica delle funzioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale;
e) la previsione di disposizioni attuative dell’articolo 118 della Costituzione, nel rispetto dei principi fissati da tale norma;
f) la razionalizzazione e la soppressione di enti e strutture pubbliche;
g) la modifica della disciplina inerente ai Direttori generali degli enti locali;
h) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

L’articolo 2 (Funzioni fondamentali dei Comuni) definisce quali debbano essere le funzioni che un comune deve svolgere.
1. Sono funzioni fondamentali dei Comuni:
a) la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la programmazione e la pianificazione;
c) l’organizzazione generale dell’amministrazione, e la gestione del personale;
d) il controllo interno;
e) la gestione finanziaria e contabile;
f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
h) la programmazione e il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione regionale;
i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell’accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
j) l’edilizia pubblica e privata, la pianificazione, la vigilanza e il controllo territoriale di base, la regolazione dell’attività urbanistica e l’attuazione di interventi di recupero del territorio, nonché la relativa gestione;
k) la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
l) la pianificazione, la vigilanza e il controllo sulle attività di rilievo urbanistico e su quelle rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente;
m) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
n) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di pertinenza dell’ente;
o) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l’erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;
p) l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
q) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici di interesse comunale e di archivi comunali;
r) l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;
s) l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;
t) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei compiti di polizia amministrativa, stradale e tributaria, inerenti ai settori di competenza comunale;
u) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.
(1 - continua)

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