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mercoledì 14 ottobre 2009

La sicurezza degli impianti alimentati a gas - 2

L’uso domestico del gas: che fare?
Parte seconda.

I tipi di gas distribuiti in Italia.
In Italia si distribuiscono sostanzialmente due tipi di gas, entrambi privi di componenti tossici:
• Il gas naturale, comunemente definito “metano”, che dai giacimenti di estrazione arriva direttamente alle nostre case attraverso un sistema di trasporto primario e reti di distribuzione;
• Il GPL (gas di petrolio liquefatto), proveniente dalla distillazione del petrolio greggio, che viene generalmente commercializzato in bombole o in piccoli serbatoi. In particolari zone, nelle quali è difficile o antieconomico portare il gas naturale, il GPL viene distribuito anche mediante piccole reti canalizzate.
Il fatto che siano distribuiti gas combustibili tra loro diversi per le loro caratteristiche chimico-fisiche, impone di osservare una serie di precauzioni.
In particolare:
• Prima di acquistare ed installare, nonché trasferire apparecchi a gas da una località all’altra, è necessario consultare un installatore qualificato, per accertarsi che gli apparecchi stessi siano idonei a funzionare senza inconvenienti nel posto dove si intende utilizzarli;
• I dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione automatica, che fanno parte di un apparecchio, non possono essere modificati se non dal costruttore dell’apparecchio stesso, sotto la sua responsabilità.

Il “fai da te” è assolutamente vietato.


Queste operazioni devono essere effettuate esclusivamente da operatori abilitati e/o centri di assistenza tecnica in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da una legge promulgata nel 1990 (la numero 46), sostituita dal Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 27 marzo 2008 (vedremo in seguito perché questa data è importante).
In pratica le imprese installatrici devono essere iscritte al Registro delle ditte o agli Albi provinciali delle imprese e devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali, indicati in un “Attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio che l’installatore deve rilasciare in allegato alla “dichiarazione di conformità”, per ogni intervento di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti del gas a valle dei contatori.


Ma cos'è la “dichiarazione di conformità”?

È un documento importantissimo per chi ha commissionato i lavori di installazione, ampliamento, trasformazione (ad esempio da GPL a metano) e manutenzione degli impianti perché in esso l’installatore dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte secondo le norme vigenti.

Attenzione!

Con la Dichiarazione di conformità, l’installatore deve produrre alcuni allegati obbligatori che indichino:
1. la relazione e la tipologia dei materiali utilizzati,
2. lo schema dell’impianto realizzato,
3. la copia del “Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali".

La dichiarazione di conformità senza gli allegati obbligatori non è valida.

A questo punto mi sorge spontanea una domanda:
Se io dovessi acquistare una casa dove non sono presenti Dichiarazioni di conformità per gli impianti del gas, energia elettrica, radiotelevisivi e antenne e impianti elettronici in genere, riscaldamento e climatizzazione ecc. credete che pagherei il prezzo indicato?
Sicuramente no! E questo perché, non avendo la certezza che i suddetti impianti sono sicuri, mi vedrei costretto a chiamare i relativi tecnici per un controllo generale.
Cosa devo fare allora se non sono in possesso di questi documenti?


Bella domanda. Ma di questo ne parleremo nel prossimo articolo.
(2 - continua)
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