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martedì 14 luglio 2009

Quel pasticciaccio Tarsu-Tia

Tributi.
Le proroghe sui rifiuti dimenticano l’assimilazione.
Rassegna stampa – Articolo di Maurizio Fogagnolo su Il Sole 24 Ore di lunedì 13 luglio.

Il Dl 78/2009 introduce l’ennesimo rinvio del passaggio da Tarsu a Tia, spostando dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (articolo 5, comma 2-quater della legge 13/2009) per l’approvazione del regolamento attuativo della tariffa, in mancanza del quale i comuni interessati potranno comunque adottare la Tia «ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti».
A prescindere dalle numerose incognite sulla concreta applicazione di tale norma, la proroga introdotta nella manovra d’estate appare addirittura controproducente per i Comuni interessati al passaggio a tariffa.
La previsione iniziale secondo cui il passaggio a Tia sarebbe potuto intervenire (dal 2010) pur a fronte della mancata approvazione del regolamento avrebbe infatti consentito ai Comuni ancora in regime di Tarsu di utilizzare il secondo semestre 2009 per pianificare il passaggio, approvando il piano finanziario previsto dal Dpr 158/1999, il regolamento applicativo e le tariffe.
Il rinvio al 31 dicembre 2009 del termine per l’approvazione del regolamento comporterà invece dei problemi ai Comuni che vorranno comunque passare a Tia nel 2010, perché per impostare il passaggio a tariffa si renderà necessario attendere la fine del 2009, per verificare se sia stato o meno approvato il regolamento applicativo. Solo dopo questo termine si potrà cominciare a programmare il passaggio a Tia.
Nel continuo balletto delle proroghe la manovra non ha invece previsto alcun rinvio del termine (da ultimo articolo 2, comma 26 del Dlgs 4/2008) sull’assimilabilità dei rifiuti genrati dalle attività produttive, che rischia di creare oggettivi problemi ai Comuni in sede di applicazione del tributo/tariffa.
Secondo le norme vigenti, entro il 29 luglio ai rifiuti assimilati si dovrebbe applicare una tariffazione legata alle sole quantità conferite al servizio pubblico, articolando la tariffa in parte fissa e variabile, tenendo conto della tipologia dei rifiuti prodotti e applicando una riduzione, da fissarsi a livello regolamentare, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero tramite soggetti terzi.
L’applicazione di tale norma – che contrasta con la disposizione dello stesso articolo 5, comma 1, del Dl 208/2008, che ha invece confermato per tutto il 2009 l’applicabilità dei criteri di assimilazione previsti dal Dlgs 22/1997 – appare impossibile in corso d’anno. I Comuni non potrebbero cambiare le modalità di prelievo prima del 2010, soprattutto quando, applicando ancora la Tarsu, non prevedono normalmente né a livello tariffario né a livello regolamentare una distinzione tra costi fissi e costi variabili e applicano la tassa in forza di una sostanziale privativa comunale.
È quindi necessario che il Governo rinvii l’entrata in vigore di questa disposizione quanto meno fino alla fine del 2009, e chiarisca se i criteri dettati dall’articolo 2, comma 26 del Dlgs 4/2008 sono o meno applicabili ai Comuni che ancora utilizzano la Tarsu.
Per quanto infatti i criteri delineati dal Dlgs 4/2008 risultino legati all’introduzione della nuova tariffa rifiuti, appare evidente che – ove gli stessi dovessero entrare in vigore nel corso del 2009 – potrebbero essere invocati (essendo relativi all’assimilabilità dei rifiuti indipendentemente dalla tipologia di entrata applicata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti), anche per richiedere riduzioni della Tarsu, che i Comuni difficilmente potrebbero gestire, con conseguente aumento del contenzioso.

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