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giovedì 3 settembre 2009

I nuovi strumenti urbanistici

Il Cittadino oggi pubblica una lettera "didattica" di Alfredo Ferrari, consigliere provinciale della Lega Nord.
Lodigiano. Nel territorio ci sono 21 siti da recuperare.
Rassegna stampa.

Traendo spunto dalle linee guida regionali in tema di urbanistica e con l’approvazione da parte della Regione Lombardia della legge in materia di urbanistica, si delinea l’accantonamento della “vecchia” legge del 1942 che, sull’onda della forte spinta federalista, appariva ampiamente superata dalle leggi emanate negli ultimi dieci anni dalle Regioni e anacronistica in relazione agli indirizzi di governo del territorio non più attuali anche per l’assenza di qualsiasi richiamo all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.
La nuova legge delinea, innanzitutto, uno strumento di programmazione il piano urbanistico comunale più flessibile del precedente Prg che si compone di un piano “strutturale” contenente gli indirizzi di fondo e i vincoli ambientali valido a tempo indeterminato e privo di efficacia conformativa della proprietà e un piano “operativo” che detta la disciplina d’uso delle aree.
Pone, poi, quale obiettivo primario del piano urbanistico non più “l’incremento edilizio”,ma il rinnovo urbano, la ristrutturazione e l’adeguamento del patrimonio immobiliare esistente, limitando alle aree urbanizzabili gli interventi di trasformazione edilizia, che, comunque, devono essere finalizzati ad assicurare lo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale.
Nelle aree destinate all’agricoltura e in quelle di pregio ambientale la nuova edificazione potrà essere consentita, infatti, solo per realizzare opere pubbliche e per la dotazione di servizi. Il legislatore infatti ha riformato anche il concetto di standard urbanistici, abbandonando il rigido rapporto quantitativo fra aree edificabili e aree da destinare agli interessi collettivi. Ha privilegiato, invece, la ridistribuzione delle attrezzature urbane in funzione della necessità delle singole aree mediante la realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (centri sportivi, parcheggi, aree per lo svago, ecc.) che potranno anche essere forniti da privati, senza, quindi, attivare procedure di espropriazione che comunque determinano rallentamenti.
L’attuazione del piano urbanistico viene, inoltre, resa più flessibile dall’introduzione di strumenti di ridistribuzione dei diritti edificatori all’interno di comparti omogenei come: la perequazione realizzata mediante l’assegnazione dei diritti edificatori alle proprietà immobiliari, in ragione della loro estensione o del loro valore e indipendentemente dalla specifica destinazione d’uso; la compensazione, che si realizza mediante il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza di un’area da espropriare su un’altra area di disponibilità del proprietario ovvero attraverso la permuta con un’area di proprietà dell’ente di pianificazione o ancora mediante la realizzazione diretta degli interventi di interesse pubblico o generale, previa la stipula di una convenzione con l’amministrazione per la gestione dei servizi.
Nella stessa direzione muovono i principi di sussidiarietà, cooperazione e partecipazione.
Il principio di sussidiarietà elimina infatti le sovrapposizioni di competenza fra Regioni e Enti locali assegnando ai Comuni le competenze in materia di pianificazione urbanistica e di «soggetto primario titolare delle funzioni di governo del territorio».
Il principio di cooperazione introduce la concertazione fra i soggetti pubblici per la definizione delle linee guida per la pianificazione del territorio, anche mediante accordi di programmi, nonché le conseguenze in casi di inadempimento.
Il principio di partecipazione, infine, riconosce ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione degli atti.
Sostituito infine il silenzio rifiuto con il silenzio assenso per il rilascio della concessione edilizia che non può essere condiviso se non per le azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre, nella lotta agli abusi edilizi, viene confermata la potestà delle Regioni di prevedere sanzioni di natura reale, ripristinatoria, pecuniarie e interdittiva, ma non vengono depenalizzati gli abusi
minori.
Quindi si spera che nel lodigiano i comuni si adeguino alla svelta a questa nuova normativa per non creare problemi di insediamenti “strani” sul nostro territorio ma progettando con responsabilità da parte dei comuni per non farci diventare la “costola sud del milanese”, con logistica a dismisura, in linea di coordinamento diretto con la Provincia di Lodi per l’adeguamento del P.T.C.P. provinciale, che ha riaperto i termini per le osservazioni degli enti locali fino al 31 ottobre per permettere di rimuovere le distonie programmatiche o migliorare l’esistente impianto urbanistico vigente in ogni singola realtà urbana.
Sarà un preciso compito monitorare il tutto anche alla luce dell’ordine del giorno approvato in data 29 luglio 2009 dal Consiglio regionale sul consumo del territorio che trovate sul burl n.35 serie ordinaria del 31 agosto 2009 su proposta diretta del presidente del consiglio regionale dott. De Capitani, con riferimento particolare alle aree dismesse che constano statisticamente nel Lodigiano addirittura 21 siti specifici da recuperare e fare rispettare i criteri approvati nel PTR regionale approvato in data 30/07/2009 burl 1’ suppl. straord. n. 34 del 25 settembre 2009.
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