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sabato 4 luglio 2009

Tarsu e Tia a confronto

Tra gli aspetti negativi della tariffa l’affidamento della gestione a società esterne, l’iva, l’obbligo di copertura al 100%.
Prima parte.

È stato detto che la Tia (tariffa di igiene ambientale), fino ad oggi, non è stata “toccata” e pertanto -almeno fino a nuovo ordine - rimangono valide le norme precedenti, ovvero il decreto Ronchi (d.lgs.22/97) e il suo regolamento (d.p.r. 158/99), che sono quelle sulla base delle quali i contribuenti residenti nei comuni, dove è stata introdotta, versano il tributo.
La principale differenza riguarda il metodo di calcolo, che prevede l'uso, oltre a dati fissi come la superficie dell'immobile (tarsu), di parametri più variabili e personali, come il numero degli occupanti l'immobile e l'effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi. Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare più equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte. Le tariffe e le agevolazioni continuano ad essere determinate dai Comuni, nel rispetto delle regole e dei metodi di calcolo fissati dalla legge. Cambia la gestione, che diventa totalmente esterna (possono essere utilizzate società private specializzate od agenti di riscossione locali), con ovvie conseguenze negative sui costi, e quindi sulle tariffe. Un altro principio che pesa sulla Tia è che essa deve, per legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.
Le conseguenze di un mancato o ritardato pagamento non variano molto, perché nonostante si passi da una “tassa” ad una “tariffa”, i metodi di riscossione possono ancora prevedere la cosiddetta “iscrizione a ruolo”. Essa comporta l'avvio - in caso di morosità - di un procedimento di riscossione che passa dall'emissione di una cartella esattoriale a provvedimenti amministrativi come il fermo dell'auto, il pignoramento dei beni o addirittura l'ipoteca della casa (tutto dipende dall'entità del credito che il comune vanta nei nostri confronti considerando, oltre alla Tarsu o Tia, gli altri tributi locali nonché le multe al codice della strada).

La Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani). Istituita dal decreto legislativo 507/93, che ne detta i criteri generali, la Tarsu è gestita e regolamentata dai singoli comuni, quelli che ancora non sono passati alla Tia, in modo autonomo attraverso regolamenti propri.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Coloro che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte hanno l'obbligo di presentare, rispettivamente, “denuncia di nuova utenza” entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o “denuncia di cessazione” al momento del rilascio, su appositi moduli predisposti dal comune. La tassa decorre o cessa dal bimestre successivo a quello di denuncia. Nello stesso termine dev'essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Il criterio base è l'applicazione di una tariffa al metro quadro, tenendo conto dell'uso specifico del locale e dell'area: casa, ufficio, negozio (diversità tra merce venduta), banca, ecc. L'ammontare da pagare dipende sia dalla quantità e qualità medie dei rifiuti solidi urbani che sono producibili nei locali e aree urbane secondo il loro uso, sia dal costo dello smaltimento rapportato all'utenza tramite dei coefficienti.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora la cosa sia documentabile. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti (a meno che non siano di uso esclusivo di uno o più condomini).
La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni o locali adibiti ad uso diverso tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, quando ciò sia stato opportunamente dichiarato; utente che, versando nelle circostanze di cui sopra (uso stagionale o discontinuo), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
La riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo, con emissione di cartelle suddivise in quattro rate. Le sanzioni applicabili (in caso di mancata o infedele presentazione delle denunce o di mancato o ritardato pagamento) sono quelle “tributarie” previste dalla legge. È possibile regolarizzare errori ed omissioni, prima che arrivino accertamenti, tramite il “ravvedimento operoso”.

La Tia (tariffa igiene ambientale). Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, introdotta dal d.lgs.22/97, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attività per le utenze non domestiche e le modalità di accertamento e riscossione adottate.
Riguardo ai soggetti passivi la legge è chiara e stabilisce che la tariffa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
Gli adempimenti a carico dell'utente, invece, sono stabiliti soggettivamente da ogni comune. Conformemente alle regole valide per la vecchia tassa, là dove la Tia è applicata, sono previsti precisi obblighi in fase di inizio e cessazione dell'occupazione dei locali, ovvero invio di denunce scritte entro precisi termini (che in genere sono di 60 gg dall'evento). Comprensibilmente i regolamenti disporranno l'obbligo di denuncia anche qualora accadano eventi che possono incidere sul calcolo della tariffa (cambio di residenza familiare, variazione della superficie, cambio attività delle utenze non domestiche). Invece, quando cambia il numero di componenti del nucleo familiare (per nascita, morte o trasferimento della residenza di uno di essi) normalmente non è necessario comunicare alcunché, poiché il comune segnala direttamente la variazione al gestore. In caso di morte dell'intestatario dell'utenza, invece, è in genere previsto l'obbligo di denuncia da parte degli eredi.
(1-continua)

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