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giovedì 26 novembre 2009

L’uso domestico del gas: che fare? - 6

La manutenzione periodica delle caldaie.

Nel precedente articolo ricordavamo che le caldaie dovrebbero essere controllate e pulite ogni anno, prima dell'inizio del periodo di riscaldamento. In tal modo si eviteranno non solo possibili incidenti, ma anche il rischio di rimanere "al freddo" proprio nel periodo dell'anno meno adatto.
Aggiungevamo anche che, se una corretta conduzione consente di mantenere efficiente l’apparecchio, di ottenere significativi risparmi sui consumi e contribuisce a tenere pulito l’ambiente, per la manutenzione periodica bisogna ricorrere all’opera di un tecnico qualificato.
Oltre alle caldaie, non vanno però dimenticati tutti gli altri apparecchi. Per garantire, infatti la completa sicurezza, è indispensabile che tutti gli apparecchi alimentati a gas debbano essere periodicamente sottoposti a regolare manutenzione. Come? Come ogni apparecchiatura che abbiamo in casa (automobile, frigorifero, ecc.): secondo quanto previsto dal fabbricante nel libretto di istruzioni. Le caldaie e gli scaldabagni presenti nelle nostre case infatti, così come ogni tipo di macchina, sono soggetti, nel tempo, a un inevitabile degrado dovuto all’azione combinata di sollecitazioni meccaniche, termiche e usura, che ne possono ridurre il livello di sicurezza e di efficienza energetica.
Da questo punto di vista un adeguato funzionamento nel tempo è quindi subordinato all’esecuzione di periodici controlli e a un’accurata manutenzione, così come previsto dalle stesse normative nazionali e regionali (il Decreto legislativo 192/2005, relativo al rendimento energetico nell’edilizia e la Deliberazione della Regione Lombardia n. 8355/2008).
È quindi per legge che la manutenzione periodica e regolare delle caldaie è attentamente regolata per assicurare le migliori prestazioni in considerazione delle esigenze dell’ambiente in cui abitiamo.



A questo punto i miei lettori si staranno chiedendo: “allora cosa dobbiamo fare?”
Una premessa innanzitutto: quanto verrà di seguito indicato è principalmente rivolto ai cittadini residenti nella Regione Lombardia poiché è la Regione stessa che, a seguito di una clausola detta “di cedevolezza” può regolamentare, diversamente da quanto prescritto nel Decreto 192, i tempi e le modalità delle verifiche degli impianti termici.
Ma chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico?
Vi sono due tipi di impianti termici:
1) Impianti con potenza inferiore a 35 Kw (ovvero quasi tutti quelli autonomi comunemente utilizzati negli appartamenti di medie dimensioni). Il responsabile è l’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare che subentra per la durata dell’occupazione (dell’affitto) alla figura del proprietario;
2) Impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW (ovvero quelli condominiali centralizzati). Il responsabile è il proprietario che però può demandare a un terzo (installatore abilitato) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio la responsabilità è dell’amministratore del condominio stesso.
Esamineremo il primo dei due tipi di impianti termici.
Per il responsabile di questi impianti vi sono due semplici regole da rispettare per risparmiare energia, limitare l’inquinamento e garantire la propria sicurezza:
1. Periodi e temperature
Rispettare i periodi di accensione e le massime temperature degli ambienti previsti dalla legge.
(Per la Provincia di Lodi dal 15 ottobre al 15 aprile ad una temperatura di 20 °C con una tolleranza di 2 °C e, in linea generale, per un periodo massimo di 14 ore/giorno complessive).
2. Manutenzione
Far eseguire la manutenzione da un tecnico abilitato e l’analisi dei fumi secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia nella tabella che riportiamo:



Il consiglio che ci sentiamo ancora una volta di dare è che le caldaie, in particolare quelle di di tipo “B” - ovvero quelle cosiddette “a camera aperta” - dovrebbero essere sottoposte a manutenzione ogni anno, preferibilmente prima dell’inizio del periodo di riscaldamento. E’ indubbio che la manutenzione regolare alla propria caldaia conviene. Infatti, una caldaia che funziona al meglio fa risparmiare, tutela la nostra sicurezza e riduce al minimo le emissioni inquinanti.
Ma il manutentore quali operazioni deve eseguire?
Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle vigenti normative UNI.
La norma per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas minori di 35 kW è la UNI 10436. Questa norma prevede che al termine dei lavori il tecnico abilitato rilasci, al responsabile dell’impianto, un “Rapporto di controllo e manutenzione” , chiamato “Allegato G”, in cui vengono dichiarati i controlli sull’impianto e le operazioni effettuate sulla caldaia.
Le operazioni di manutenzione, che sono elencate nell’Allegato G, di per sé sembrano abbastanza semplici, ma richiedono una professionalità che non può essere improvvisata.
Allegato G - Le operazioni che il manutentore deve eseguire sono quelle indicate dalla lettera B alla lettera F.
Le operazioni della lettera H (controllo del rendimento di combustione) devono essere eseguite:
1) All’atto della accensione di una caldaia nuova eseguita dall’installatore;
2) Successivamente, dal manutentore, ogni due anni dalla prima accensione.



Il manutentore, per prima cosa, deve verificare che l’installazione della caldaia e degli altri apparecchi a gas eventualmente presenti nella casa, come ad esempio il piano cottura, sia conforme alla normativa vigente in materia (cioè secondo la norma UNI 7129) sia per quanto riguarda l’aerazione che la ventilazione del locale, l’adduzione del gas e lo scarico dei prodotti della combustione. E’ assolutamente necessario infatti, come già abbiamo spiegato nei precedenti articoli, garantire una corretta circolazione dell’aria mantenendo i condotti per la fuoriuscita dei fumi liberi e privi da occlusioni.
Fra le operazioni da eseguire è da evidenziare quella relativa alla verifica e al controllo dell’assenza fughe gas dell’impianto (punto F1 dell’Allegato G). È un controllo importante, stabilito dalla norma UNI 11137-1, che si deve effettuare per garantire appunto che sull’impianto non vi siano fughe di gas. La norma prevede inoltre che questo controllo venga effettuato anche nei seguenti casi:
a) persistente odore di gas;
b) sostituzione di apparecchi;
c) sostituzione del tipo di gas distribuito;
d) riutilizzo di impianti gas inattivi da oltre 12 mesi;
e) esito incerto delle verifiche di tenuta indicate dalla norma UNI 10738;
f) almeno ogni 10 anni, ove non diversamente disposto (ad esempio sugli impianti gas dove è presente un apparecchio non considerato impianto termico: piano cottura, scaldacqua unifamiliari, ecc. - vedi figura 4 ).
A questo punto è indispensabile sapere come si definisce un impianto termico e quali apparecchi non sono considerati impianti termici.
Ci viene in aiuto la definizione data da un Decreto Legislativo che riportiamo per semplicità nel quadro sottostante.



Naturalmente i compiti del responsabile dell’impianto e del manutentore non finiscono qui.
Vedremo nel prossimo articolo quali prove deve ancora eseguire e quali valori deve indicare il manutentore per il controllo del camino, quali documenti bisogna trasmettere al alla Provincia di Lodi nel caso di installazione di una nuova caldaia o dopo l’esecuzione della manutenzione programmata.

(6 - continua)


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1 commento:

  1. Solo ora mi sono deciso a sciverle e dopo che ho riletto la domanda all’anonimo che si firmava ABCD e la sua risposta rimasta incompleta per alcuni dati mancanti e che purtroppo ABCD non ha ritrasmesso. Io penso di trovarmi nella sua stessa condizione, quella cioè di avere la mia cucina che sembra un gruviera. Mi sono stati praticati ben quattro fori rotondi di 10 cm. Mi può dire se sono stati realizzati secondo la norma?
    In base alla sua risposta ad ABCD le fornisco alcuni dati. La casa è stata costruita nel 1970
    Tutti gli apparecchi a gas sono ubicati in cucina e sono composti da: 1 caldaia di tipo stagno da 24 kW installata nel 2003 (sono sicuro che è così perché la precedente caldaia era a camera aperta e scaricava con altre tre caldaie degli altri piani in uno stesso camino. Il progettista che ha redatto il progetto dello scarico delle nuove caldaie ha detto che non erano a norma e pericolose). Oltre alla caldaia c’è un piano cottura da 6 kW dotato di termocoppia e un forno elettrico. Non c’e la cappa e nemmeno un elettroventilatore. Per questo il progettista ha imposto di realizzare verso la parete esterna, oltre a un foro rotondo da 12 cm nella parte bassa del muro, un altro foro rotondo in alto, verso il soffitto, da 12 cm. Qualche tempo dopo questa installazione un altro installatore mi ha imposto di fare altri 2 fori da 100 cm quadrati nella parte alta della cucina ed esattamente sui cassonetti. Le assicuro che in inverno non è possibile stare in cucina per il freddo. Ma è proprio necessario avere tutti questi buchi? Sono in possesso di questi documenti: Progetto di adeguamento dei sistemi fumari redatto da un professionista; Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore per la nuova caldaia e per l’intubamento del camino; il libretto di impianto con i relativi documenti per le manutenzioni alla caldaia. Grazie per la risposta.

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