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lunedì 29 giugno 2009

L'albo dei giudici popolari, questo sconosciuto

Ci si iscrive dall’1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

L’albo dei giudici popolari è stato istituito dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 “Riordinamento dei giudizi d’assise”. L’albo è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado, ed è costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Per essere iscritti occorre essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, avere un’età compresa tra trenta e sessantacinque anni ed essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (scuola media di primo grado ed elementare per i nati fino al 1952) per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado).
Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
-- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
-- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
-- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda per l’iscrizione nell’elenco dei giudici popolari deve essere presentata personalmente dall’1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari utilizzando un apposito modulo presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
L’iscrizione permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge. L’iscrizione è gratuita.

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