Tar Piemonte: il consiglio è incompetente.
Tarsu, sulle tariffe parola alla giunta.
La determinazione delle tariffe-Tarsu nonché l’individuazione delle categorie merceologiche delle utenze spetta alla giunta e non al consiglio. Lo ha affermato il Tar Piemonte con la sentenza n. 1576 depositata il 5 giugno 2009.
Fatto. I ricorrenti contestavano la delibera di giunta comunale, assunta in materia tariffaria, recante variazione delle categorie di utenza relativamente alla tassa per la gestione dei rifiuti urbani e ai coefficienti quali/produttivi di determinazione tariffaria per alcune utenze. Ad avviso dei deducenti la giunta non sarebbe stata competente all’adozione di atti generali contenenti la determinazione delle tariffe e l’individuazione di nuove categorie di utenze. L’organo competente sarebbe stato il consiglio comunale.
La decisione. Il collegio precisa che da tempo la giurisprudenza del consiglio di stato (sez. V n. 1491/2001) ha chiarito che il consiglio comunale ha competenza in materia di disciplina generale per l’esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente alla individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni.
Il dato letterale, prosegue la sentenza, dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, il quale rimette alla competenza del consiglio solo la disciplina generale delle tariffe nonché l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, è sufficientemente chiaro: la concreta determinazione delle aliquote, come pure l’individuazione specifica delle categorie merceologiche e soggettive delle utenze colpite dal prelievo, costituisce attività di dettaglio, che non può che competere alla giunta esulando dalla disciplina generale delle tariffe, attribuita al consiglio.
«La tesi qui suggerita», conclude il Tar, «è stata di recente enunciata dal giudice amministrativo che ha precisato che il consiglio comunale ha competenze solo sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi rimanendo la disciplina di dettaglio (compreso, quindi, quella sulla determinazione delle tariffe) alla giunta, organo che ha competenza residuale su tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio (Tar Toscana, sezione I, 20 luglio 2006 n. 3196)».
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