Carta delle autonomie, regioni in campo.
Dovranno assegnare le funzioni degli organismi soppressi.
Una delle novità di maggiore rilievo della proposta di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento locale e di redazione della carta delle autonomie è l’assegnazione alle regioni di compiti importantissimi nell’assetto dei poteri locali. Tali poteri spaziano dalla regolamentazione concreta delle forme di gestione associata e di ripartizione delle funzioni tra i comuni e le province, allo svolgimento di un ruolo essenziale nella eliminazione e/o razionalizzazione delle strutture intermedie, quali comunità montane, consorzi, ecc. Occorre ricordare che, sulla base delle disposizioni contenute nella legge sul federalismo fiscale, alle regioni sono inoltre attribuiti compiti non meno importanti in materia di finanziamento della attività dei comuni e delle province. Il legislatore ipotizza che tutti questi compiti siano di programmazione e di legislazione, ma l’esperienza concreta ci dice che fino ad oggi le regioni hanno esercitato soprattutto poteri gestionali e amministrativi; il che è più che sufficiente per ritenere ampiamente giustificata la forte preoccupazione che serpeggia tra gli amministratori dei comuni e delle province.
Le regioni sono chiamate a individuare le dimensioni ottimali per l’esercizio da parte dei comuni di quelle funzioni fondamentali che non possono essere esercitate singolarmente dai municipi che hanno meno di 3.000 abitanti. Viene inoltre previsto che le regioni possano decidere di assegnare ai comuni funzioni che la legge attribuisce alle province e viceversa. L’esercizio concreto di tale compito è subordinato alla preventiva concertazione con gli enti locali ed è accompagnato dall’obbligo di soppressione di tutti gli strumenti, ivi comprese le eventuali società, precedentemente utilizzati dall’ente titolare della funzione sulla base della previsione legislativa. Lo spostamento della competenza alla gestione diventerà efficace, disposizione di salvaguardia quanto mai opportuna, a partire dal momento in cui saranno trasferite anche le risorse umane e quelle finanziarie necessarie. Come si vede, siamo dinanzi ad un compito assai rilevante ed importante, che consegna alle regioni un effettivo e concreto potere per ciò che riguarda l’assetto dei poteri e delle competenze della autonomie locali.
La legislazione regionale dovrà inoltre, ma in questo caso non sono assegnati specifici termini, allocare le funzioni amministrative tra gli enti locali. Il che, fermo restando il ricorso al metodo della concertazione con i comuni e le province, andrà fatto sia per quelle attribuite dallo Stato che per quelle trasferite dalla stessa regione. In tale ambito le regioni dovranno realizzare le forme di razionalizzazione, semplificazione e contenimento dei costi possibili ed a tal fine potranno prevedere ulteriori misure per l’associazionismo tra gli enti locali, ivi comprese quello tra province.
Le regioni dovranno razionalizzare, anche attraverso fusioni e soppressioni, gli enti parco naturali, eventualmente trasferendo ai comuni ed alle province i compiti che tali organismi attualmente svolgono e regolando i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi al personale, in caso di soppressione. il mancato esercizio entro 1 anno di tale potere da parte delle regioni determinerà come conseguenza automatica la soppressione degli enti parco. Analogamente le regioni sono chiamate alla razionalizzazione dei consorzi di bonifica e si stabilisce, anche in questo caso, che il mancato esercizio di questa attribuzione entro 1 anno determini la soppressione degli stessi e l’assegnazione da parte delle regioni delle competenze attualmente svolte da tali organismi agli enti locali. Ed ancora si dispone la chiusura degli ambiti territoriali ottimali, prevedendo anche in questo caso l’assegnazione agli enti locali delle funzioni dagli stessi svolte e dei relativi rapporti giuridici.
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