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martedì 23 giugno 2009

Nuova disciplina sui tassi d’interesse e riscossioni dal 2010

Si potrà compensare debiti iscritti a ruolo con crediti di imposta.
Buono a sapersi

L’amministrazione finanziaria ha licenziato alcuni giorni fa due nuovi provvedimenti che interessano direttamente i cit-tadini contribuenti e che confi-gurano una nuova disciplina per i tassi d'interesse e istruzioni per compensare i crediti con i debiti.
Il primo provvedimento è un decreto ministeriale che razionalizza e riunifica le varie misure degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi oggi previste in diversi provvedimenti. Inoltre, dal primo gennaio 2010, riformula il tasso degli interessi anche in considerazione dell'attuale contesto economico-finanziario.
Il secondo provvedimento, una direttiva emanata da Equitalia il 17 giugno scorso, da avvio alla procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento ed i crediti di imposta. Equitalia, la società addetta alla riscossione, per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d’imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha definito le procedure ed i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione.
Nel proprio comunicato stampa diffuso, la società di riscossione esemplifica la procedura: ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate l’informazione dell’esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l’agente della riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione. La proposta riporta: il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento, la tipologia d’imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell’agente a cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei documenti da allegare. Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si compensano e l’agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.
La nuova disciplina, come detto riformula dal primo gennaio 2010 i tassi d'interesse. Vediamo qualche esempio: 2% annuo e 1% semestrale per gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata; 2% annuo, gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4% annuo. L'incremento previsto, rispetto al tasso attualmente in vigore (2,75 % annuo) - secondo il documento ministeriale - è coerente con il comportamento del contribuente che rimane inerte alla richiesta di pagamento degli importi dovuti a seguito di liquidazione, controllo formale o accertamento d'ufficio senza peraltro usufruire degli istituti conciliativi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti.
Per dilazionare gli interessi a seguito di pagamento delle somme iscritte a ruolo, il tasso è fissato al 4,5%. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione - a seguito di ricorso del contribuente - sono portati dal 5 al 4,5% annuo. Inalterati gli interessi, previsti nella misura del 3,5% annuo, per i pagamenti rateali a seguito di controllo automatizzato o di controllo formale. Gli interessi per molti casi di ritardato pagamento, come ad esempio quello relativo alle tasse automobilistiche sono fissati al 3,5% annuo.

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